(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988
 
  1. L'articolo 141 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da
ultimo  modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio
1995, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 141. - 1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende:
   a) Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali;
   b) Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;
   c) Direzione regionale della formazione professionale;
   d) Servizio delle attivita' ricreative e sportive;
   e) Servizio del volontariato.".