(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988 1. L'articolo 141 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 141. - 1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende: a) Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; b) Direzione regionale dell'istruzione e della cultura; c) Direzione regionale della formazione professionale; d) Servizio delle attivita' ricreative e sportive; e) Servizio del volontariato.".